Un passo avanti importante in tema di “trasparenza” della pubblica amministrazione è stato compiuto con il decreto legislativo n.33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), entrato in vigore il 20 aprile scorso (qui il testo completo: pdf). Il decreto realizza una sorta di “testo unico” in merito alla pubblicità di dati ed informazioni sull’attività della pubblica amministrazione, incluso enti locali ed aziende sanitarie. Esso elenca in modo puntuale le informazioni che ogni articolazione della pubblica amministrazione deve rendere pubbliche, oltre a definire un nuovo “diritto di accesso”, il cosiddetto “accesso civico”. Per cittadini e comitati si aprono nuove opportunità di accesso ai dati ambientali ed ai documenti della pianificazione territoriale, come il PSC, che debbono essere resi accessibili prima della loro approvazione.
[1] La finalità del decreto si evince dall’articolo 1, dove è affermato che “la trasparenza e’ intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. Insomma al cittadino è riconosciuto il diritto di esercitare il controllo sull’operato della pubblica amministrazione e gli obblighi di trasparenza sono il mezzo per consentire che ciò avvenga. Per questo il decreto specifica 57 categorie di “dati” od “informazioni” che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di “pubblicare” sui loro siti web istituzionali (si va da indicatori di performance alle retribuzioni dei dirigenti, dai “costi della politica” alle informazioni sui procedimenti, i loro tempi, il rispetto degli standard; e così via).
[2] Particolarmente importante è l’introduzione dell’istituto dell’accesso civico. Di cosa si tratta? Il decreto elenca quelle informazioni che la pubblica amministrazione deve obbligatoriamente rendere pubbliche tramite il web. Tale obbligo “comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione” (art.5, comma 1). Tale richiesta di accesso non può essere sottoposta ad alcuna limitazione, ovvero il cittadino non è affatto tenuto a dimostrare di avere un interesse soggettivo per poter accedere all’atto o ai dati (come prevedeva invece legge n.241/1990 che all’art. 22 disponeva: “è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi”). Essa “non deve essere motivata” ed “é gratuita” (art.5, comma 2). “L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente” (art. 5, comma 3).
[3] L’art. 39 è dedicato alla “trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio“. Esso fissa l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di pubblicare:
- “a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti. [Il comma 3, inoltre, precisa che la pubblicità di tali atti “è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi”];
- b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici” (art. 39, comma 1)
Inoltre:
- “2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse e’ pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.”
[4] Ugualmente importante è l’art. 40 relativo alla “pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali”. Vi si dice che “le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi […]che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali” pubblicano, sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali, ovvero “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica” concernente:
- lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
- fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente (…);
- le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
- le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;
- le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
- lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);
“Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali»” (art. 40, comma 2). La battaglia per la trasparenza continua! Qui si è fatto un piccolo passo avanti.
Legge sulla trasparenza : legge per occultare la verità, ossia ci sembrerà vero solo quello che viene pubblicato.
I social network, google, wikipedia sono informatori e allo stesso tempo disinformatori (vocabolo che prendo a prestito dal caro Silvio) di professione, ci danno notizie utili ma le incanalano in una sola direzione.
Per esempio i laboratori di ricerca non faranno mai trapelare in tempi non opportuni, la vera tematica delle loro ricerche.
Andreotti disse al grandisssssssssssssssssssimo Nenni, ci sono 2 tipi di persone nei manicomi, quelli che dicono di essere Napoleone, e quelli che vogliono risanare le ferrovie dello stato. Io dico in manicomio ci sono 2 tipi di persone, quelli che dicono di essere Napoleone e quelli che con i pochi dati avuti dicono cose in tempi non opportuni (forse giustamente in manicomio, ma non per aver detto il falso ma per non aver saputo dare la giusta sequenza retorica). L’unica vera utilità della retorica classica è saper dare i giusti tempi nella divulgazione delle informazioni, insomma ci aiuta ad ingerire verità amare poco a poco.
Detto ciò per via di questo sistema diciamo “italianesco”, fatto di retorica, l’unico vero motivo per cui nei licei italiani è sostanzialmente obbligatorio il latino; in Francia sebbene il francese sia una lingua neolatina, nei licei letterari il latino non è obbligatorio, anche se vi sono altri sistemi retorici, voglio fare previsioni politiche per le prossime amministrative vignolesi 2014. Le egemonie culturali (LA “CHIESA”, “LE” università…), a pelle mi sento di dire, in data odierna, principalmente per opportunismo dialettico, cioè per voler rispettare i giusti tempi in tutto, nel fare, nel dire le cose… staranno dalla parte del sindaco uscente; quantomeno perché gente dalla finissima dialettica politica e retorica, come il prof. G. Ricci(culturalmente socialista, quindi garantista), candidati da Vignolacambia nel 2009, in questi anni non si sono sentiti. Nella lista sono prevalsi dialetticamente parlando i falchi, cioè gli impetuosi (sebbene spesso avessero delle ragioni), in questo preciso momento, in Italia politicamente parlando non premia. Cosa c’entra tutto ciò con la legge sulla trasparenza?
Per capire l’Italia bisogna vivere abbastanza tempo fuori… Quantomeno perché anche se si è visti come immigrati, per trasparenza si dice che gli immigranti ci sono sempre stati, si è vero forse c’è chi non li vuole, ma per trasparenza si dice anche che negli ultimi 100 anni la popolazione mondiale è moltiplicata. In Francia le leggi sulla trasparenza impongono la diffusione delle percentuali sull’immigrazione associate all’aumento della popolazione mondiale, e si vede che percentualmente parlando, oltralpe le immigrazioni nell’ultimo decennio sono diminuite, anche se per caso numericamente parlando, gli immigranti delle ultime immigrazioni fossero di più rispetto a quelle precedenti. La vera trasparenza è nelle contestualizzazioni, ma questo deve essere associato ad un percorso di vita che c’impone di dire alla fine socraticamente parlando, io so di non sapere, se si è veramente trasparenti.
Lucio